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Il 27 gennaio 2021 è stata pubblicata l’ordinanza numero 1759 della Corte di Cassazione, sezione civile, che affronta la questione della doppia posizione contributiva per i soci e amministratori di Società a Responsabilità Limitata. 

Questi soggetti sono stati obbligati per oltre dieci anni a versare sia i contributi commercianti (per il reddito d’impresa della società) sia i contributi della gestione separata (per l’eventuale retribuzione come amministratori). L’ordinanza non esclude la possibilità della doppia iscrizione, ma stabilisce un principio fondamentale: le attività intellettuali svolte dall’amministratore di una SRL non sono da sole sufficienti per giustificare l’iscrizione del socio alla gestione commercianti.

La sentenza n. 1759/2021 della Corte di Cassazione ha delineato un nuovo orientamento riguardante l’obbligo della doppia contribuzione Inps per i soci amministratori di Srl. Secondo la legge, il socio amministratore che riceve un compenso e svolge attività commerciale o artigianale all’interno dell’azienda è tenuto a contribuire sia alla Gestione IVS commercianti o artigiani che alla Gestione Separata Inps. Questa situazione genera un peso significativo per i soci amministratori della Srl, in termini di obblighi contributivi.

La legge n. 463/1959 ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS per gli imprenditori artigiani e i loro familiari coadiuvanti, definendo gli artigiani come coloro che dirigono personalmente l’impresa assumendone la piena responsabilità e svolgendo prevalentemente lavoro manuale nel processo produttivo. 

Successivamente, la legge n. 662/1996 ha esteso l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa anche agli esercenti attività commerciali che soddisfano determinati requisiti, tra cui la partecipazione personale al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente. In entrambi i casi, il socio amministratore di una SRL è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e versare i contributi previdenziali in base alla sua quota di reddito societario, purché svolga prevalentemente il suo lavoro nella società.

Orbene, se il socio contribuisce solo con capitale e non svolge attività lavorativa, non è tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS. 

L’erogazione di un compenso al socio amministratore per la sua attività di gestione e direzione può determinare l’obbligo di iscrizione anche alla Gestione separata, a discrezione dell’assemblea dei soci.

La Gestione separata, istituita dalla legge 335/95, art. 2 c. 26, è destinata ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i soci amministratori che percepiscono un compenso. Di conseguenza, la doppia imposizione contributiva INPS per i soci amministratori delle SRL deriva dall’iscrizione sia alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS per l’attiva partecipazione al lavoro aziendale, sia alla Gestione separata INPS per il compenso ricevuto come amministratore. 

La  sentenza della Corte di Cassazione, numero 1759/2021, in commento, sottolinea l’importanza di considerare le mansioni effettivamente svolte dall’amministratore. 

Attività come supervisione, rapporti con clienti e fornitori, o l’assunzione di dipendenti, sono considerate parte dell’amministrazione ordinaria e non implicano necessariamente una partecipazione diretta all’attività materiale dell’azienda. 

Pertanto, l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS non è automatica per il solo ruolo di amministratore, e spetta all’INPS dimostrare la partecipazione diretta del socio amministratore all’attività aziendale. La sentenza non mette in discussione il principio della doppia contribuzione INPS, ma offre un’interpretazione più precisa, distinguendo tra gestione amministrativa e operativa e mantenendo l’obbligo assicurativo distinto per ciascuna gestione.

Questa lunga disputa affonda le radici nella normativa di interpretazione autentica, contenuta nel comma 11 dell’articolo 12 del DL 78/2010, convertito dalla Legge 12/2010. Questa disposizione stabiliva il principio generale secondo il quale le attività autonome soggette all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, escludendo i rapporti di lavoro soggetti all’iscrizione alla gestione separata. 

La norma è chiara limita il principio dell’alternatività della contribuzione alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani e coltivatori diretti, imponendo la doppia iscrizione per coloro che svolgono contemporaneamente una seconda attività soggetta a gestione separata, come nel caso del lavoratore dipendente che esercita anche un’attività di consulente. 

Nel contesto dei soci e amministratori di Società a Responsabilità Limitata, la prassi ha interpretato questa norma in modo estensivo, considerando tali soggetti soggetti sia alla gestione commercianti per l’attività svolta nell’impresa come socio-amministratori, sia alla gestione separata per il reddito derivante dall’incarico. Tuttavia, questa interpretazione solleva il problema fondamentale della duplicazione degli obblighi contributivi per la stessa attività di amministrazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, interviene con una chiara interpretazione che non lascia spazio a dubbi: non si mette in discussione il principio della doppia contribuzione, poiché previsto dalla Legge, ma si discute l’interpretazione che ne ha dato la prassi. 

Quest’ultima riteneva che le attività svolte dall’amministratore giustificassero una doppia iscrizione, ma la Corte specifica che l’attività di supervisione, il ruolo di referente per clienti e fornitori o l’assunzione di dipendenti rientrano tutte nelle competenze dell’amministratore e non costituiscono una partecipazione diretta all’attività materiale dell’azienda. Pertanto, svolgere solo l’attività di amministratore non è sufficiente per l’iscrizione alla posizione commercianti, e tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale. 

Con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata. Sarà responsabilità dell’INPS dimostrare la partecipazione diretta all’attività materiale dell’azienda se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a Responsabilità Limitata alla gestione commercianti, e tale iscrizione non potrà avvenire automaticamente solo perché il soggetto ricopre entrambe le posizioni di socio e amministratore.

Graziella Calciano
Categoria: Notizie
17 Febbraio 2024

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